Art. 11.
(Modifiche all'articolo 408 del codice di procedura penale in materia di avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato).

      1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), ed agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale, all'atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.
      3-ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-bis, essere presa visione o rilasciata copia».